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Sez. 2, Sentenza n. 6510 del 04/02/2015 Cc. (dep. 16/02/2015) Rv. 262530 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Presupposti - Riferimento esclusivo alla proporzione tra presofferto cautelare e pena irroganda - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262530-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, nel quale erano espresse - sia pur in forma stringata - valutazioni in ordine alla persistenza e consistenza delle esigenze cautelari, come accertate alla luce del cosiddetto giudicato cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)