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Sez. 4, Sentenza n. 35713 del 10/07/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 237460 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Provvedimento di revoca - Motivazione - Mero riferimento all'avvenuta espiazione di parte rilevante della pena applicata con sentenza non ancora definitiva - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237460-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Il protrarsi della custodia cautelare in carcere per un periodo corrispondente in parte rilevante all'entità della pena detentiva inflitta con la sentenza non ancora definitiva, non è motivo sufficiente per ordinare la revoca della misura, dovendo il giudice spiegare le ragioni per cui tale evenienza fa venire meno le esigenze cautelari originariamente ritenute al momento dell'applicazione della stessa, tenuto conto della personalità dell'imputato e delle modalità del fatto per cui è già intervenuta la condanna. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva motivato il provvedimento di revoca della misura cautelare sulla base della mera osservazione che la sua durata superava i due terzi della pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna pronunziata in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)