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Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc. (dep. 22/04/2011) Rv. 249323 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Presupposti - Riferimento esclusivo alla proporzione tra presofferto cautelare e pena irroganda - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249323-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)