Sez. 1, Sentenza n. 44364 del 18/11/2008 Cc. (dep. 27/11/2008) Rv. 242038 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Riferimento esclusivo alla durata dell'applicazione della misura pari ai due terzi della condanna - Sufficienza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
La revoca della custodia cautelare non può essere disposta sulla base del solo criterio aritmetico della corrispondenza della durata dell'applicazione della misura ai due terzi della condanna inflitta all'imputato con la sentenza impugnata, in quanto il riferimento al decorso del tempo deve essere coordinato con la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)