Sez. 5, Sentenza n. 39019 del 21/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 238204 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Riconducibilità della sentenza di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di proscioglimento previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 - Esclusione - Conseguenze.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento prese in considerazione dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006; ne deriva che tale sentenza qualora sia emessa in epoca precedente all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, in virtù del principio 'tempus regit actum', è appellabile secondo la previsione dell'originario art. 428 cod. proc. pen. e non ricorribile per cassazione secondo il testo novellato dell'art. 428 cod.proc. pen. dall'art. 4 della L. n. 46 del 2006. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla predetta Corte per il relativo giudizio). (Vedi Cort. cost. sent. n. 4 del 2008)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)