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Sez. 6, Sentenza n. 1420 del 22/03/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 217416 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Condizioni legittimanti l'esercizio del potere interdittivo da parte del giudice - Mancata indicazione, nell'atto di opposizione, dell'investigazione suppletiva - Sufficienza, ai fini dell'esercizio, del potere interdittivo da parte del giudice - Esclusione - Conseguenze alla richiesta di archiviazione.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217416-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Alla luce del sistema che emerge dal codice, la persona offesa, allorché in sede di opposizione si trovi nella impossibilità di indicare materia per la prosecuzione delle indagini preliminari, può, comunque, far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, e ciò in ragione della facoltà riconosciutale, in via generale, dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice. Qualora le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la richiesta di archiviazione ma fisserà, a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 cod. proc. pen. Ne consegue che, in conformità anche al dictum della Corte costituzionale (sent. N. 95 del 1997), l'indicazione dell'investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità. Ciò naturalmente non preclude al giudice l'uso del potere interdittivo nei casi in cui egli verifichi l'infondatezza della notizia di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)