Sez. 6 - , Sentenza n. 1738 del 14/11/2018 Cc. (dep. 15/01/2019) Rv. 274842 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Delitto commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione - Prova dell'esistenza dell'associazione - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)