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Sez. 6, Sentenza n. 17057 del 14/04/2011 Ud. (dep. 03/05/2011) Rv. 250062 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Procedimento in cassazione - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile non intervenuta che abbia depositato memorie - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2011-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250062-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

Nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)