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Sez. 7, Ordinanza n. 15908 del 19/03/2002 Cc. (dep. 26/04/2002) Rv. 222450 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Procedimento camerale in cassazione - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile che abbia depositato motivi nuovi o memorie nelle more dell'udienza - Necessità.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222450-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

In tema di spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, la condanna dell'imputato ricorrente al relativo pagamento è dovuta non solo quando si determini soccombenza all'esito della discussione in pubblica udienza, ma anche quando, nel procedimento camerale, la parte civile si avvalga della facoltà di presentare motivi nuovi o memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza, sempre che tali atti contengano le conclusioni di detta parte. (Fattispecie relativa a procedimento camerale incardinato secondo il combinato disposto degli articoli 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen., ove la parte civile aveva insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato, poi effettivamente ritenuta dalla Corte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)