Sez. 3, Sentenza n. 35298 del 26/06/2003 Ud. (dep. 09/09/2003) Rv. 226165 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Procedimento in cassazione - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile non intervenuta che abbia depositato memorie - Possibilità - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
Non competono nel giudizio per cassazione le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza nel giudizio per cassazione, come desumibile in virtù del rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 168, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)