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Sez. 3, Sentenza n. 3592 del 03/06/1981 (Rv. 414200 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO SUL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITA MAGGIORAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414200-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO SUL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITA MAGGIORAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il conduttore, ai sensi dell'art 8 della legge 26 novembre 1969 n 833, ha la facolta di computare in conto pigione le somme corrisposte in violazione delle norme sul blocco, sempre che i precedenti indebiti pagamenti siano stati giudizialmente accertati, ma non puo sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone di locazione in base all'assunto della indebita maggiorazione di esso, se questa non sia stata previamente accertata in giudizio, e pertanto, ove adotti tale comportamento, egli versa in stato di colpevole inadempimento, anche se nel frattempo abbia promosso il giudizio per la Determinazione del canone dovuto, dovendo attendere che questo sia definitivamente determinato. (Conf 1078/81, mass n 411626; (Conf 6050/79, mass n 402754; (Conf 3141/76, mass n 381916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)