Sez. 1, Sentenza n. 25130 del 17/06/2010 Cc. (dep. 02/07/2010) Rv. 247731 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Divieto di sospensione dell'esecuzione in relazione a condanne per reati ostativi - Estensione ai tossicodipendenti aspiranti a programma di recupero - Sussistenza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente istante per l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo alla sospensione stessa (nella specie violenza sessuale aggravata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)