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Sez. L, Sentenza n. 2525 del 17/04/1980 (Rv. 406267 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DI COMUNICAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1980-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406267-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DI COMUNICAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale e configurabile anche in relazione a categorie di rapporti per le quali manchi una disciplina sindacale che lo preveda, purche si tratti di licenziamento che, oltre a riguardare una pluralita di dipendenti, sia dettato da scelte imprenditoriali circa le dimensioni dell'impresa. Tale licenziamento, siccome ha carattere ricettizio ed e qualificato dal motivo, per avere effetto, deve essere comunicato all'altra parte ed adeguatamente motivato, allegando l'esigenza della riduzione aziendale e la conseguente soppressione del posto occupato dal singolo lavoratore. Tale Onere di allegazione, in caso di contestazione, si traduce in Onere probatorio, giacche quei fatti ed il rapporto di causalita che li collega, sono costitutivi della specifica facolta di recesso esercitata dall'imprenditore. In presenza di tali elementi il licenziamento deve essere considerato come collettivo senza che il giudice possa sindacare le ragioni che hanno indotto l'imprenditore a porlo in essere o la congruita dei criteri seguiti. (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)