Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 ottobre 1972, causa 96/71
Epigrafe
Nella causa 96-71
DITTA R. & V. HAEGEMAN Srl, con sede in Bruxelles, chaussée de Vilvorde 60, con l'avv. Jacques Putzeys, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Nicolaus Wennmacher, 17, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Bernard Paulin, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto
1. l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 15 ottobre 1971, con la quale veniva respinta la domanda della ricorrente intesa ad ottenere l'esonero dalla tassa di compensazione sulle importazioni di vini greci nel territorio dell'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL);
2. la condanna della Comunità economica europea a risarcire il danno causato alla ricorrente;
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore), J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, giudici;
avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La ricorrente è una società commerciale belga, importatrice di vini e, in particolare, di vini greci. Fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU 1970, n. L 99), essa poteva importare nel Benelux senza dover pagare dazi doganali, né tasse d'effetto equivalente. Nei Paesi del Benelux, inoltre, i vini greci erano ammessi senza alcuna restrizione quantitativa, mentre in Germania, in Francia ed in Italia vigevano per questi vini sia dazi doganali che restrizioni quantitative di varia entità.
paragrafo 3
L'art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70 stabilisce che «se il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali». Con regolamenti successivi, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di detta tassa nel settore del vino (regolamento CEE n. 1019/70 —- GU L 118, n. 2222/70 — GU L 241, n. 2320/70 — GU L 250, e n. 2700/70 —GU L 285). In tutti questi regolamenti non si fa alcuna distinzione a seconda dell'origine del vino.
paragrafo 4
La ditta Haegeman, pur assoggettandosi al pagamento della tassa di compensazione sui vini greci, esprimeva in proposito delle riserve.
paragrafo 5
Il 15 luglio 1971, in una lettera indirizzata alla direzione generale agricoltura della Commissione, dopo aver fatto presente il danno causatole dalla riscossione della tassa, ed aver segnalato ch'essa aveva proposto al competente ministero belga vari reclami per ottenere l'esonero relativamente a 30000 ettolitri di vini greci, oggetto di contratti in via d'esecuzione al momento dell'istituzione del tributo, essa scriveva:
paragrafo 6
«Non possiamo restare più a lungo passivi, e secondo i nostri legali la Corte di Lussemburgo statuirebbe a nostro favore se chiedessimo il risarcimento del danno subito a causa delle decisioni affrettate della Comissione, che non hanno tenuto alcun conto degli impegni assunti dagli operatori commerciali, e che potrebbero portarli alla rovina.
Vorremmo conoscere nel più breve termine la Vostra posizione definitiva in merito, per decidere dal canto nostro la condotta da seguire; confidando nella Vostra comprensione per quanto ci preoccupa, ecc. . .»
paragrafo 7
Con lettera 9 agosto 1971, firmata dal direttore generale dell'agricoltura, gli uffici della Commissione comunicavano alla ditta Haegeman che la deroga da lei richiesta non era giustificata, in quanto la nuova organizzazione di mercato non prevedeva l'esonero dal pagamento dei tributi all'importazione per i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. La lettera continuava nei seguenti termini: «Non sembra esistano motivi di carattere economico che impongano, nel vostro caso, una soluzione particolare… Né le disposizioni dell'Accordo di Atene consentono di ritenere che la tassa di compensazione non si applichi alle importazioni dalla Grecia».
paragrafo 8
Con lettera 1o settembre 1971, la Haege man rispondeva alla Commissione delle Comunità europee che, a suo avviso, tutti gl'importatori belgi avevano diritto all' esonero dalla tassa di compensazione per tutte le importazioni di vini greci. Essa pretendeva quindi la restituzione integrale, compresi gl'interessi, di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
paragrafo 9
Con lettera 27 settembre 1971, il direttore generale dell'agricoltura rispondeva alla ricorrente che la sua lettera non conteneva alcun elemento nuovo sulla questione. Egli non poteva quindi che confermare quanto già detto nella lettera 9 agosto 1971.
paragrafo 10
La ditta Haegeman protestava con lettera 28 settembre 1971, sottolineando gli elementi nuovi contenuti, a suo avviso, nella lettera del 1o settembre 1971 rispetto alla corrispondenza precedente, e per concludere dichiarava che, qualora non avesse ottenuto soddisfazione entro il 15 ottobre, avrebbe proposto ricorso alla Corte di giustizia.
paragrafo 11
Con lettera 15 ottobre 1971, il direttore generale dell'agricoltura confermava il punto di vista già espresso nella lettera 9 agosto 1971 ed osservava, fra l'altro, che la tassa di cui all'art. 9 del regolamento n. 816/70 non è una misura di salvaguardia, ma costituisce un elemento normale dell'organizzazione comune del mercato del vino.
paragrafo 12
Il ricorso d'annullamento proposto dalla ditta Haegeman il 14 dicembre 1971 è diretto contro la decisione contenuta, a suo avviso, in questa lettera.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 14
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 6 giugno 1972.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 giugno 1972.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. Dichiarare il ricorso ricevibile, per quanto riguarda sia la domanda d'annullamento, sia quella di risarcimento.
2. Affermare che i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1019/70 e 2320/70, e qualsiasi altro regolamento avente effetto analogo, non si applicano alle importazioni di vini greci nella zona UEBL.
3. Di conseguenza, annullare la decisione 15 ottobre 1971, con cui si rifiutava alla ricorrente l'esonero dalla tassa di compensazione, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite a questo titolo.
4. Dichiarare che tanto il facere quanto il non facere della convenuta hanno causato alla ricorrente un danno eccezionale, il cui importo sarà determinato equitativamente dalla Corte.
5. In ogni caso, porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«1. Dichiarare irricevibile la domanda d'annullamento.
2. Dichiarare irricevibile e, comunque, respingere la domanda di risarcimento.
3. Porre le spese a carico della ricorrente.»
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. La domanda d'annullamento › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta sostiene che la domanda è irricevibile per i seguenti motivi:
paragrafo 2
a) La lettera 15 ottobre 1971 non è una decisione, in quanto non produce effetti giuridici: in questo testo il direttore generale dell'agricoltura si limita a spiegare la ragion d'essere e la portata di un regolamento adottato dalla Commissione.
b) La domanda d'annullamento è comunque tardiva, in quanto la lettera del 15 ottobre non costituiva altro che una conferma di quella del 27 settembre, che a sua volta confermava la lettera del 9 agosto.
c) Anche qualora la domanda si dovesse considerare diretta in realtà contro il regolamento della Commissione 30 dicembre 1970, n. 2700, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo, essa sarebbe ugualmente irricevibile, in quanto l'art. 173, 2o comma, del trattato non consente ai singoli d'impugnare un testo formalmente e sostanzialmente normativo, come il suddetto regolamento. Poiché questo, d'altra parte, è stato pubblicato il 31 dicembre 1970, il ricorso sarebbe comunque tardivo.
paragrafo 3
La ricorrente oppone in primo luogo che la sua domanda non mira a far modificare un regolamento, bensì unicamente all' esonero dalla tassa di cui trattasi per i vini greci da lei importati. Essa sostiene inoltre che solo dopo la messa in mora del 28 settembre 1971 la convenuta si è pronunciata per la prima volta sul suo reclamo, in quanto questo riguardava la riscossione della tassa in generale e non si riferiva più esclusivamente a determinati contratti conclusi in precedenza. La risposta data dalla Commissione nella lettera del 15 ottobre non può quindi costituire la conferma di posizioni anteriormente adottate in materia. È con questa lettera che la Commissione ha opposto per la prima volta un rifiuto alla domanda della ricorrente, intesa ad ottenere una deroga generale per tutte le importazioni di vini greci nella zona dell'Unione economica belgo-lussemburghese. Si tratta quindi di una decisione che riguarda individualmente la ricorrente, e che questa ha interesse ad impugnare. Spetta infatti alla Commissione, mediante un' opportuna applicazione del regime di cui trattasi, l'impedire che a questo venga attribuita una portata tale da renderlo illegittimo perché in contrasto con l'Accordo di Atene.
paragrafo 4
Quanto al regolamento n. 2700/70, la ricorrente assume di poter dimostrare, in base all'art. 184 del trattato CEE, ch'esso non è applicabile al suo caso.
paragrafo 5
Contro uno degli argomenti svolti dalla ricorrente (e che presuppone l'esistenza di una norma di diritto comunitario — avente efficacia diretta — in forza della quale non dovrebbero essere riscosse tasse di compensazione sui vini greci importati nella zona UEBL) la convenuta assume, nella controreplica, che spetta alla ricorrente opporre tale norma alle autorità che le hanno intimato il pagamento del tributo litigioso, ed eventualmente chiedere al giudice nazionale la loro condanna per violazione della norma stessa. In quest'ordine d'idee, la domanda presentata dalla ricorrente alla Commissione va qualificata come un semplice reclamo; il rifiuto opposto dalla Commissione ad un atto del genere non può costituire oggetto di annullamento.
paragrafo 6
Da un altro punto di vista, e cioè ammesso che la domanda della ricorrente costituisse una messa in mora della Commissione affinché questa statuisse espressamente che ai vini greci importati nella zona UEBL non si doveva applicare la tassa di compensazione, il provvedimento richiesto avrebbe dovuto necessariamente assumere, secondo la convenuta, la forma di un regolamento relativo a tutte le importazioni di vini greci nel Benelux. Ora, il fatto che la Commissione abbia rifiutato di emanare un atto del genere non può costituire oggetto di ricorso da parte di un singolo, tanto più che, anche se l'avesse voluto, la Commissione non avrebbe potuto soddisfare la richiesta della ricorrente, in quanto mancava, a suo dire, la necessaria base giuridica.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. La domanda d'annullamento › B — Nel merito › Primo mezzo
paragrafo 1
La ricorrente assume che l'Accordo d'associazione fra la Comunità e la Grecia crea una unione doganale, la quale implica l'abolizione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci, con l'unica riserva (enunciata all'art. 43) della riscossione, in determinate circostanze, di una tassa di compensazione. Dopo aver rilevato che l'importo e le modalità di quest'ultima possono essere fissati soltanto dal Consiglio d'associazione, la ricorrente sostiene essere questo l'organo che doveva adottare i vari regolamenti coi quali la Commissione ha fissato le tasse da riscuotere nel settore vitivinicolo; la convenuta era invece incompetente a statuire in materia.
paragrafo 2
Con l'attribuire a detti regolamenti una portata che li rende illegittimi, e col fondare su di essi la decisione individuale impugnata, la convenuta è incorsa in un eccesso di potere.
paragrafo 3
La convenuta oppone che la norma secondo cui le tasse di compensazione istituite nel settore vitivinicolo vanno percepite sui vini importati da tutti i paesi terzi, compresa la Grecia, si trova nel regolamento di base n. 816/70 (art. 9, n. 3, 1o comma). È questa perciò la norma che la ricorrente dovrebbe criticare, in quanto il regolamento della Commissione n. 2700/70 si limita a fissare le tasse stesse, senza implicare di per sé che queste debbano valere nei confronti della Grecia. L'ambito d'applicazione delle tasse fissate dalla Commissione è direttamente determinato dal regolamento n. 816/70 del Consiglio. Di conseguenza, anche qualora venisse dichiarata l'illegittimità dell'art. 9 di questo regolamento per quanto riguarda la Grecia, ciò non influirebbe in alcun modo sulla portata del regolamento della Commissione. La convenuta conclude che il mezzo dedotto dalla ricorrente è inconferente.
paragrafo 4
Lo stesso mezzo è inoltre infondato. In proposito la Commissione sostiene che l'espressione «tassa di compensazione» di cui all'art. 43 della Convenzione con la Grecia designa una nozione economica che non ha alcun preciso significato giuridico. Detto articolo 43, come l'art. 46 del trattato CEE, è stato concepito al fine di mettere a disposizione della parte contraente, eventualmente lesa da misure di organizzazione del mercato attuate dall'altra parte, un adeguato mezzo di difesa sotto forma di tassa di compensazione, cioè — secondo la terminologia del GATT — di diritti anti-dumping o compensativi. Nella fattispecie, poiché la tassa istituita dalla Comunità rappresenta un mezzo di stabilizzazione delle importazioni che deve rispondere ad esigenze interne del mercato comune, si è al di fuori della situazione contemplata dall'art. 43 della Convenzione di Atene.
paragrafo 5
Anche ammesso che la fattispecie sia quella prevista dal suddetto articolo, nulla fa ritenere che questo contenga una disciplina tassativa, tale da escludere ogni diversa soluzione.
paragrafo 6
La ricorrente replica che, se nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 43, la Comunità non poteva valersi della sua competenza generale per istituire un tributo in contrasto col regime preferenziale garantito dall'Accordo di Atene, il quale, al punto 2 del protocollo n. 14 ad esso allegato, stabilisce che per i vini greci
paragrafo 7
«11 Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia».
paragrafo 8
La ricorrente precisa ch'essa non sostiene affatto la necessità di applicare nella fattispecie l'art. 43 dell'Accordo; essa ha dedotto il mezzo relativo a questa norma solo per il caso che la Corte lo ritenesse ammissibile. Opponendosi a quanto sostenuto dalla convenuta, essa considera comunque che la norma stessa abbia carattere imperativo, non già dispositivo.
paragrafo 9
Su quest ultimo punto, la convenuta precisa di non aver voluto sostenere che l'art. 43, il quale prevede la fissazione delle tasse di cui trattari, abbia valore puramente indicativo; essa si è limitata ad affermare che la norma non vieta alle parti contraenti di escogitare ed applicare altri congegni atti allo scopo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. La domanda d'annullamento › B — Nel merito › Secondo mezzo
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la convenuta ha violato il punto 2 del protocollo n. 14, imponendo una tassa di compensazione sulle importazioni nella zona UEBL, mentre tributi del genere non colpiscono le importazioni dagli altri Stati membri.
paragrafo 2
La convenuta oppone che il regime d'importazione dei vini greci nel Benelux, in franchigia di dazi doganali e senza alcuna restrizione quantitativa, è stato scrupolosamente rispettato dalla Comunità nell'adottare il regolamento n. 816/70. Le tasse di cui è causa non si possono infatti assimilare a dazi doganali, ma sono in realtà dei «prelievi». Questa interpretazione è confermata dal protocollo n. 12 allegato all'Accordo di Atene, il quale esclude espressamente che i prelievi previsti nell'ambito della politica agricola comune possano essere considerati come tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli artt. 12 e 37 dell'Accordo di associazione.
paragrafo 3
Il «regime» di cui al punto 2 del protocollo n. 14 non riguarda quindi che i problemi ivi disciplinati, cioè esclusivamente i problemi di natura doganale.
paragrafo 4
Questa interpretazione e del resto ammessa dalla stessa Grecia, la quale ha istituito una tassa di compensazione, percepita contemporaneamente ai dazi doganali vigenti, all'importazione di ta-luni prodotti agricoli sia dalla Comunità, sia da paesi terzi.
paragrafo 5
È vero che, per quanto riguarda l'importazione di vini greci nel Benelux, la tassa non adempie la sua specifica funzione, in quanto detti vini possono entrare a prezzi inferiori a quelli di riferimento. Il sistema, tuttavia, dev'essere valutato con riguardo all'intera Comunità.
paragrafo 6
La ricorrente replica che, se è vero che è stato mantenuto il vantaggio relativo del vino greco rispetto ai vini dei paesi terzi, ciò non toglie che ai rapporti preferenziali istituiti dal protocollo n. 14 si è posto unilateralmente fine per favorire le importazioni di vini francesi, italiani e tedeschi.
paragrafo 7
Essa sostiene una tesi intermedia circa la portata della parola «regime» al punto 2 del protocollo n. 14: con questa norma, le parti contraenti hanno istituito un regime d'importazione del vino greco nel territorio della Comunità, regime che costituisce uno degli elementi dell'organizzazione comune di mercato. Poiché l'importazione di vini greci nella zona UEBL è stata sempre caratterizzata dall'assenza di dazi doganali, l'unilaterale istituzione della tassa di compensazione, che rende più gravoso il regime d'importazione, viola la lettera e lo spirito del protocollo n. 14.
paragrafo 8
Non si vuole affatto pretendere l'assimilazione pura e semplice del vino greco al vino comunitario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. Il punto in discussione è soltanto il regime d'importazione.
paragrafo 9
Anche ammesso che il regime contemplato dal protocollo n. 14 sia limitato all'assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative, dal protocollo n. 12 risulta — secondo la ricorrente — che il tributo litigioso ha natura di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, il che spiega perché sia stato necessario inserire nel protocollo una norma espressa che esclude tale identificazione nei particolari rapporti fra la Comunità e la Grecia. Attualmente, però, non sussistono i presupposti per l'applicazione del protocollo n. 12, dal momento che questo si riferisce al sistema dei prelievi nell'ambito della politica agricola comune, mentre la Comunità si trova ancora nella fase iniziale dell'organizzazione comune dei mercati.
paragrafo 10
Per il caso, tuttavia, che il protocollo dovesse essere considerato efficace, la ricorrente assume che la tassa di compensazione sui vini greci — la quale (com'è ammesso dalla convenuta) non adempie la propria specifica funzione — non ha natura di prelievo e non può quindi fruire delle norme eccezionali che riguardano i prelievi. Ai fini della soluzione della controversia, l'effetto della tassa deve essere valutato in relazione alle sole importazioni di vini greci nella zona UEBL.
paragrafo 11
La convenuta oppone che il regime di cui al punto 2 del protocollo n. 14 va qualificato con riguardo alla situazione esistente nell'ambito della Comunità nel 1962. Esso contempla unicamente gli ostacoli che si opponevano a quell'epoca agli scambi intracomunitari, e cioè restrizioni quantitative, dazi doganali e misure d'effetto equivalente, non già i prelievi.
paragrafo 12
A tale situazione si è posto fine con l'attuazione dell'organizzazione comune del mercato del vino. Il nuovo regime è stato regolarmente applicato, anche nei confronti della Grecia, ad eccezione di quanto è in contrasto con l'Accordo di Atene, e in ispecie col protocollo n. 14, cioè delle norme che impongono l'applicazione della tariffa doganale comune.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. La domanda d'annullamento › B — Nel merito › Argomenti relativi ad entrambi i mezzi dedotti dalla ricorrente
paragrafo 1
La convenuta osserva che, qualora la sua tesi non fosse considerata convincente, si dovrebbe affrontare la questione del se il regolamento n. 816/70, posteriore alla decisione del Consiglio 25 settembre 1961 (relativa alla conclusione dell'Accordo di associazione fra la Comunità e la Grecia), prevalga sulle disposizioni dell'Accordo stesso ovvero si debba attribuire a questo la preminenza rispetto alla legge comunitaria interna.
paragrafo 2
La ricorrente sostiene che la soluzione di questo problema va ricercata nei principi generali del diritto internazionale, secondo i quali il trattato internazionale prevale sulla norma legislativa interna. Lo stesso avviene per quanto riguarda l'ordinamento giuridico comunitario. Di conseguenza, il problema che sorge nella fattispecie è quello del se l'Accordo d'associazione di cui trattasi contenga norme self-executing, che attribuiscono diritti soggettivi ai cittadini degli Stati membri. Norme di questo tipo sono, secondo la ricorrente, gli artt. 12 e 37 dell'Accordo, i quali non fanno che riprendere la clausola di stand-stili dell'art. 12 del trattato CEE. Lo stesso carattere hanno le disposizioni contenute nell'art. 43 dell'Accordo e nel protocollo n. 14 a questo allegato. La ricorrente ha perciò un diritto soggettivo a che vengano rispettate le modalità d'applicazione della tassa, previste dall'art. 43. Il protocollo n. 14, che fa parte integrante dell'Accordo d'associazione (art. 74) ed ha carattere self-executing, è ancora in vigore, poiché non si sono verificate le condizioni previste al n. 6.
paragrafo 3
La convenuta, pur evitando di prendere nettamente posizione sull'arduo problema dei rapporti fra diritto comunitario e diritto internazionale, sostiene che la tesi della ricorrente è presentata in modo troppo reciso e sbrigativo. Essa sottolinea che la Corte è stata indotta ad affermare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno posteriore contrastante per motivi che non possono essere semplicemente trasferiti nella fattispecie, in quanto fondati sulla natura specifica della costruzione comunitaria.
paragrafo 4
Quanto al carattere self-executing delle disposizioni dell'Accordo di Atene richiamate dalla ricorrente, la convenuta rinvia alle considerazioni già svolte sulla ricevibilità del ricorso. La circostanza che la ricorrente possa eventualmente avere un diritto soggettivo a che il Regno del Belgio applichi alle importazioni di vini greci nel suo territorio lo stesso regime ch'esso applica ai prodotti provenienti dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia è inconferente nella presente controversia.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. La domanda di risarcimento › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, a prescindere dall'annullamento dell'atto impugnato e dalla ripetizione dell'indebito, essa ha diritto al risarcimento del danno causatole dall'illecito della Commissione.
paragrafo 2
La convenuta oppone che la domanda di risarcimento non è pertinente, in quanto, ammesso che esista il danno, questo sarebbe stato causato non già dalla Commissione, ma dal Consiglio (come risulta dalle sue precedenti considerazioni).
paragrafo 3
Nella replica, la ricorrente precisa che vanno distinti due aspetti della sua domanda di risarcimento:
paragrafo 4
1. quello relativo alla responsabilità extracontrattuale della Commissione che deriva dall'illiceità dell'atto impugnato: sotto questo aspetto, la domanda di risarcimento è senz'altro pertinente, poiché la Commissione è l'autore dell'atto illecito, dell'illegittima riscossione della tassa, nonché dei regolamenti che fissano l'importo e le modalità di quest'ultima;
2. quello relativo alla ricevibilità della domanda di risarcimento: questa è in dipendente dalla domanda di annullamento, in quanto la ricorrente fa valere non solo il diritto al rimborso delle somme pagate, ma anche un danno che va risarcito, a prescindere dalla restituzione delle somme stesse.
paragrafo 5
La convenuta replica osservando che le tasse litigiose non sono percepite dalla Commissione, ma dagli uffici doganali nazionali.
paragrafo 6
In quanto diretta contro un comportamento illecito distinto dalla pretesa decisione di cui è stato chiesto l'annullamento, la domanda di risarcimento va respinta, poiché doveva essere proposta con atto separato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. La domanda di risarcimento › B — Nel merito › a) Primo mezzo
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che è stata sorpresa la sua buona fede in quanto la convenuta non si è attenuta alla risoluzione del Consiglio 6 febbraio 1970, relativa all'organizzazione comune di mercato nel settore del vino, risoluzione con la quale era stata manifestata l'intenzione di definire nel regolamento organico il regime da applicare ai vini provenienti dai paesi associati. Per i contratti già conclusi, la ricorrente ha quindi dovuto sopportare l'onere della tassa di compensazione, che non era stato possibile incorporare nel prezzo convenuto.
paragrafo 2
La convenuta osserva in via preliminare che la reiezione della domanda d'annullamento (confermando la liceità dell'atto impugnato) renderebbe manifesta l'infondatezza della domanda di risarcimento.
paragrafo 3
Per quanto riguarda il primo mezzo, la convenuta sostiene di non aver commesso alcun illecito, poiché da parte sua è stata presa tempestivamente l'iniziativa per la definizione di un regime comunitario dei vini greci. Rispondendo all'invito rivoltole con risoluzione 6 febbraio 1970, essa ha infatti presentato al Consiglio, appena possibile — cioè dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 816/70, e più precisamente nel corso del secondo semestre 1970 — proposte relative all'apertura delle trattative. Mentre queste proposte erano seguite da risultati concreti per l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Turchia, la questione della Grecia non ha potuto ancora essere risolta.
paragrafo 4
La ricorrente replica ch'essa era legittimata a prevedere una conferma del regime preferenziale stabilito dall'Accordo d'associazione; la Commissione comunicava invece che, anche per i contratti in via d'esecuzione, sarebbe stata immediatamente applicata la tassa.
paragrafo 5
La convenuta replica che le tasse litigiose erano già previste, sotto il nome di prelievi, nella proposta della Commissione al Consiglio, pubblicata il 21 agosto 1967 (GU n. 201, pag. 13), e il Consiglio ne aveva in linea di principio approvato l'istituzione nella risoluzione 6 febbraio 1970 (GU C 19, pag. 1). Il regolamento n. 816/70 veniva pubblicato il 5 maggio 1970, e le prime tasse di compensazione nel settore del vino erano istituite solo col regolamento della Commissione n. 2222/70, del 28 ottobre 1970. La ricorrente non può quindi sostenere che da un giorno all'altro essa ha avuto notizia degli obblighi impostile.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. La domanda di risarcimento › B — Nel merito › b) Secondo mezzo
paragrafo 1
La ricorrente fa carico alla Commissione di aver turbato l'equilibrio del regime preferenziale vigente per taluni paesi, abolendo la tassa di compensazione sui vini importati dalla Turchia, dall'Algeria, dal Marocco e dalla Tunisia, e permettendo al tempo stesso, con decisione 9 novembre 1970, alla Germania, alla Francia e all'Italia di proteggere gli scambi intracomunitari nei confronti della Grecia.
paragrafo 2
La convenuta oppone di non aver adottato alcun regolamento per sospendere l'applicazione della tassa di cui trattasi sui vini importati dalla Turchia, dall'Algeria, dal Marocco e dalla Tunisia; in forza dei poteri attribuitile dall'art. 37 del regolamento n. 816/70, essa ha invece autorizzato gli Stati membri a mantenere provvisoriamente il regime preferenziale anteriore all'entrata in vigore dello stesso regolamento, al fine di evitare che le importazioni di cui sopra venissero sottoposte integralmente al regime «paesi terzi», mentre la Comunità era disposta ad ammetterle ad un regime preferenziale da definire. In seguito (e precisamente dal 1o novembre 1971 per quanto riguarda i vini algerini, dal 1o gennaio 1972 per quelli del Marocco, della Tunisia e della Turchia) dette importazioni venivano sottoposte al regime comunitario uniforme. Prima di questo momento, la Commissione non ha autorizzato, nei confronti dei vini provenienti dai suddetti Stati, alcun provvedimento fondato sull'art. 115 del trattato CEE: secondo il regime provvisorio, infatti, i vini in questione potevano circolare soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale erano stati importati.
paragrafo 3
La ricorrente replica che la Commissione aveva il dovere di mantenere immutati i vantaggi previsti a favore dei vini importati dalla Grecia rispetto a quelli provenienti dagli altri paesi. La ricorrente ha subito un danno rilevante, a causa degli ostacoli frapposti alle sue esportazioni in Germania, in Francia e in Italia. Inoltre, nella zona UEBL, essa è stata danneggiata dalla più vivace concorrenza dei vini importati dagli altri paesi, non soggetti alla riscossione della tassa di compensazione.
paragrafo 4
La convenuta obietta che il caso della Grecia era diverso da quello degli altri paesi, associati per i quali, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 816/70, si applicava un regime provvisorio. Sul piano giuridico, la concessione di determinati vantaggi per l'importazione dei vini del Maghreb e della Turchia dipendeva, infatti, solo dalla Comunità. La definizione di un regime d'importazione soddisfacente sia per la Grecia sia per la Comunità dipendeva invece da trattative bilaterali, il cui avviamento e il cui risultato sembravano, nel periodo giugno-luglio 1970, molto incerti per ragioni politiche ben note. La Commissione, d'altra parte, aveva la facoltà di adottare misure provvisorie solo entro il termine del 31 agosto 1971 (art. 37 del regolamento n. 816/70).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. La domanda di risarcimento › B — Nel merito › b) Secondo mezzo › Sulla valutazione del danno
paragrafo 1
Con riserva di ulteriori precisazioni o maggiorazioni in corso di causa, il danno materiale e morale subito dalla ricorren te è da questa valutato in 10000 unità di conto, corrispondenti al lucro cessante, agli esborsi imprevisti, ed alle perdite sui contratti in via d'esecuzione.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 2
2/3 Con lettere 9 agosto, 27 settembre e 15 ottobre 1971, la Commissione respingeva la richiesta della ricorrente che le fossero restituiti i prelievi, a suo dire indebitamente versati in occasione delle sue importazioni di vini greci. L'azione è diretta in sostanza ad ottenere l'annullamento di tale decisione negativa e, di conseguenza, la restituzione delle somme percepite.
paragrafo 4
5/6 A norma dell'art. 6 della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie delle Comunità (GU L 94) — decisione adottata in forza dell'art. 201 del trattato CEE — le risorse delle Comunità vengono riscosse, per conto di queste, dagli Stati membri «conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali» e messe a disposizione della Commissione. A norma degli artt. 1, 2 e 13 del regolamento del Consiglio 2 gennaio 1971 n. 2, adottato per l'attuazione della decisione 21 aprile 1970 (GU L 3), l'accertamento di dette risorse ed il controllo sulla loro riscossione spettano in primo luogo agli uffici competenti degli Stati membri.
paragrafo 5
7/8 Ne consegue che le controversie relative all'imposizione ai singoli delle tasse e dei prelievi cui detto regolamento si riferisce vanno risolte, a norma del diritto comunitario, dalle autorità nazionali, secondo le modalità stabilite dal diritto degli Stati membri. Le contestazioni relative all'interpretazione ed alla validità dei regolamenti riguardanti le risorse proprie delle Comunità sono quindi di competenza dei giudici nazionali, i quali possono valersi del rinvio a norma dell'art. 177 del trattato onde garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario.
paragrafo 6
9/13 La tassa di compensazione di cui è causa fa parte delle risorse proprie di cui all'art. 6 della decisione del Consiglio 21 aprile 1970. Spetta quindi ai competenti organi nazionali il pronunziarsi sulle richieste di ripetizione della stessa tassa. La domanda di rimborso della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere diretta a tali organi. Stando così le cose, il rifiuto opposto dalla Commissione alla ricorrente non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del trattato. L'azione di annullamento è perciò irricevibile.
paragrafo 8
15/17 L'eventuale responsabilità della Comunità dipende in primo luogo dalla legittimità della riscossione della tassa di cui è causa. Come detto testé, nei rapporti tra i singoli e l'ufficio fiscale che ha proceduto alla tassazione, il sindacato su tale legittimità spetta ai giudici nazionali. Nello stato degli atti, la domanda di risarcimento va quindi respinta.
punto 1
La ditta Haegeman chiede che la Corte, previa dichiarazione d'inapplicabilità dei regolamenti della Commissione n. 1019/70 (GU L 118) e n. 2320/70 (GU L 250) — come pure di qualsiasi altro regolamento di effetto equivalente — per quanto riguarda l'importazione di vini greci nell'Unione economica belgo-lussemburghese, annulli la decisione 15 ottobre 1971 (con cui è stata negata alla ricorrente l'esenzione dalla tassa di compensazione) e disponga la restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo.
punto 4
Secondo la ricorrente, la riscossione — sui vini greci importati nell'Unione economica belgo-lussemburghese — della tassa di compensazione istituita dal regolamento del Consiglio n. 816/70 (GU L 99) sarebbe in contrasto con l'Accordo d'associazione tra la Comunità e la Grecia, in data 9 luglio 1961.
punto 14
La ricorrente sostiene ancora che il comportamento della convenuta le ha arrecato un danno eccezionale, consistente nel lucro cessante, in spese non previste ed in perdite sui contratti in corso.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 173 e 215, 2o comma,
visto l'art. 6 della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie delle Comunità,
visto il regolamento del Consiglio n. 816/70,
visti i regolamenti CEE nn. 1019/70 e 2320/70 della Commissione,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o La domanda d'annullamento è respinta, come pure quella di risarcimento.
2o Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Trabucchi
Mertens de Wilmars
Kutscher
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 ottobre 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt