Sez. L, Sentenza n. 11620 del 22/06/2004 (Rv. 573828 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Domanda giudiziale per l'accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio - Regime probatorio - Omogeneità con l'accertamento della sussistenza di malattia professionale - Esclusione - Onere di allegazione in capo al richiedente relativo all'infermità, alle sue cause e alle sue conseguenze - Sussistenza - Amministrazione convenuta - Dovere di collaborazione - Sussistenza - Inerzia dell'Amministrazione - Esercizio del potere istruttorio d'ufficio da parte del giudice - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
Il regime dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle malattie o delle lesioni subite dal dipendente è retto dalla regolamentazione processuale e probatoria propria di questo istituto, e non vi è alcuna commistione con il parallelo sistema della verificazione dell'esistenza di malattia professionale, tabellata o no.In particolare, il lavoratore che intenda ottenere il riconoscimento della causa di servizio ed il relativo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, nel senso che la domanda deve contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunziata, delle circostanze che concorsero a provocarla, delle cause che la determinarono e delle sue conseguenze sull'integrità fisica, e l'amministrazione convenuta non può legittimamente trincerarsi in un atteggiamento di mera contestazione, atteso che il suo comportamento anche processuale in questa fattispecie deve essere informato al principio di collaborazione e cooperazione.Ne consegue che, a fronte di una domanda del dipendente contenente l'allegazione dei fatti costitutivi della sua pretesa afferente al riconoscimento della causa di servizio, e alla passività della pubblica amministrazione resistente, il giudice non può rigettare la domanda senza aver previamente attivato i poteri investigativi d'ufficio riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ., al fine di tentare la ricerca della verità materiale.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 56, Legge 06/10/1981 num. 564, DM Trasporti 02/07/1981, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 03/05/1957 num. 686 art. 36, Legge 03/05/1957 num. 686 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)