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Sez. 6, Sentenza n. 19645 del 18/02/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 228317 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Attenuante della costituzione in carcere - Soggetto agli arresti domiciliari - Rientro spontaneo nel luogo di esecuzione della misura - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228317-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE

Per il reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, la fattispecie attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod.pen., per la quale la pena è diminuita quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, non è integrata per il sol fatto che l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo piuttosto necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)