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Sez. 1, Sentenza n. 1840 del 28/11/2006 Cc. (dep. 22/01/2007) Rv. 236027 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione al tribunale di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. - Necessità - Omissione - Ragioni - Irrilevanza - Conseguenze: inefficacia della misura.
Stato
decisa il 2006-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236027-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perde di efficacia in caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma primo cod. proc. pen., tra i quali rientrano anche i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che abbiano rilievo le ragioni di tale mancata trasmissione (smarrimento o disguido), essendo invece sufficiente che il giorno di trattazione del giudizio di riesame gli atti risultino oggettivamente mancanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)