Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 14/07/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208725 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. - Necessità - Omissione - Conseguenze: inefficacia della misura coercitiva - Qualità dell'omissione - Irrilevanza - Incidenza dell'inefficacia sulla verifica della validità del provvedimento coercitivo - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere in unica soluzione al tribunale del riesame tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. L'omissione di tale adempimento determina la perdita di efficacia della misura coercitiva, a nulla rilevando che l'omissione sia solo parziale, o che essa sia colposa o intenzionale. Tuttavia l'inefficacia sopravvenuta della misura non incide sull'accertamento della validità del provvedimento, il cui controllo da parte di un secondo giudice è stato attivato con la richiesta di riesame; onde la decisione su quest'ultima va assunta anche se, nel frattempo, l'indagato abbia, per altri motivi, riacquistato la libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)