Sez. 1, Sentenza n. 519 del 21/01/1987 (Rv. 450249 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Avverso l'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, espressamente dichiarata non impugnabile dall'art. 53, secondo comma cod. proc. civ., non è ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. In quanto trattasi di provvedimento ordinatorio e strumentale, privo di efficacia decisoria. (V 5162/84, mass n 436931; (Conf 461/86, mass n 444065; (Conf 1113/84, mass n 433251; (Conf 187/83, mass n 426400.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)