Sez. 1, Sentenza n. 5162 del 15/10/1984 (Rv. 436931 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO DI RICUSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - LIMITATAMENTE ALLA PARTE RELATIVE ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI RICUSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO DI RICUSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - LIMITATAMENTE ALLA PARTE RELATIVE ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI RICUSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso il provvedimento adottato sulla ricusazione del giudice, in quanto esso non incide sui diritti soggettivi dei contendenti, essendo unicamente rivolto a garantire l'imparzialità del giudice, non esclude l'ammissibilità di tale ricorso ove diretto a censurare la pronuncia di condanna alle spese contenuta nel provvedimento stesso, dal momento che tale statuizione, conferendo alla pronuncia natura decisoria, legittima il soggetto passivo, non presidiato da altri mezzi di reazione contro il pregiudizio incombente, al ricorso per Cassazione, per scongiurare il consolidamento di una situazione patrimoniale non altrimenti rimovibile. (V 7319/83, mass n 431920; (V 6066/83, mass n 430872; (contra 1031/81, mass n 411567; (contra 6102/79, mass n 402815).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)