Sez. 1, Sentenza n. 4273 del 16/05/1990 (Rv. 467224 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - RICUSAZIONE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - RICUSAZIONE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza che provvede sulla ricusazione del giudice a norma dell'art. 53 cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., in quanto trattasi di provvedimento strumentale, privo di natura decisoria, unicamente volto a regolare la composizione dell'organo giurisdizionale. (V 5162/84, mass n 436931; (Conf 519/87, mass n 450249; (Conf 461/86, mass n 444065; (Conf 1113/84, mass n 433251; (Conf 187/83, mass n 426400).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)