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Sez. 1, Sentenza n. 23105 del 25/05/2005 Cc. (dep. 17/06/2005) Rv. 232168 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Legge n. 207 del 2003 - Revoca - Presupposti - Sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo dopo l'entrata in vigore della Legge 207 del 2003 - Revoca - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232168-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

La revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena é collegata ad una duplice e tassativa previsione di legge, ovvero che il soggetto il quale ha usufruito del beneficio non ottemperi ingiustificatamente alle prescrizioni impostegli oppure commetta nel quinquiennio dall'applicazione un delitto non colposo, per il quale sia inflitta una pena non inferiore a sei mesi. Il sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo dopo l'entrata in vigore della Legge 207 del 2003 non può, pertanto, costituire motivo di revoca, ma impone piuttosto la formazione di un ordine di esecuzione che riguardi tale titolo, ferma restando la concessione della sospensione dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2 com. 5, Legge 01/08/2003 num. 207 art. 4, Legge 01/08/2003 num. 207 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)