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Sez. 1, Sentenza n. 23968 del 27/04/2005 Cc. (dep. 24/06/2005) Rv. 231803 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Revoca - TassativitĂ  delle ipotesi previste dall'art. 2, comma quinto, della legge 207 del 2003 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231803-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge 1 agosto 2003 n. 207, può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, della citata legge, ossia la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo e la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Ne consegue che le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio non possono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 207 del 2003.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)