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Sez. 3, Sentenza n. 19316 del 15/01/2015 Ud. (dep. 11/05/2015) Rv. 263512 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione del beneficio a specifici adempimenti - Termine per l'esecuzione - "Dies a quo" - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263512-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato (nella specie, demolizione delle opere edilizie abusive), il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di un adempimento "ante iudicatum" non perde efficacia, ma, più limitatamente, il relativo "dies a quo" deve essere differito, anche di ufficio, al passaggio in giudicato della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 com. 1 lett. L, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)