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Sez. 1, Sentenza n. 3771 del 31/05/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205371 - 01

Difesa e difensori - Di fiducia | Formalità della nomina prescritte dall'art. 96 cod. proc. pen. - Inderogabilità - Equipollenza di altre forme - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa a difensore "segnalato" alla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.
Stato
decisa il 1996-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205371-01

Difesa e difensori - Di fiducia

Le formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. per la nomina del difensore di fiducia, tenuto conto della quantità e della rilevanza dei diritti e delle facoltà derivanti per legge dal mandato difensivo, nonché dell'incidenza che il loro esercizio ha sullo svolgimento dell'intero procedimento, non ammettono equipollenti. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la revoca dell'affidamento al servizio sociale proposto da difensore non nominato con le forme prescritte dalla disposizione predetta, ma semplicemente segnalato dall'interessato alla polizia giudiziaria al momento dell'arresto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)