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Sez. 2, Sentenza n. 15740 del 22/02/2011 Cc. (dep. 20/04/2011) Rv. 249938 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Difensore di fiducia - Nomina - Nomina tacita - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249938-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)