Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 02/06/1983 (Rv. 428688 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 274 cod. civ., nell'attuale testo, seppure sottolinea la esigenza della specificità degli elementi di valutazione e la necessità di circostanze concrete, e non di meri indizi, che facciano apparire giustificata l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, non ha modificato la natura sommaria e provvisoria della deliberazione preliminare prevista dalla stessa norma. Pertanto, tale valutazione, essendo conservata al limitato fine di dare ingresso al vero e proprio giudizio sulla fondatezza della domanda, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quello della certezza, e non è necessaria l'acquisizione processuale di elementi forniti di decisivo o, comunque, di elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente l'esistenza di circostanze tali da convincere il giudice dell'esistenza di un fumus boni iuris che faccia apparire verosimilmente non priva di fondamento l'Azione da proporre, e potendo di questa negarsi l'ammissibilità solo quando, per Mancanza di seri e concreti elementi che ne giustifichino la proposizione, si appalesi infondata, avventata o temeraria. (Conf 1379/82, mass n 419221; (Conf 172/82, mass n 417853; (Conf 5950/81, mass n 416726; (Conf 4283/81, mass n 414965; (Conf 1626/81, mass n 412298; (Conf 1430/81, mass n 412072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)