Sez. L, Sentenza n. 2886 del 13/03/1995 (Rv. 491115 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Rendita per inabilità permanente da malattia professionale - Azione giudiziale relativa - Prescrizione triennale - Decorrenza - Derivazione della indennizzabilità della malattia dall'accertamento della sua natura professionale - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
L'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente da malattia professionale soggiace - ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 1969 - a prescrizione triennale con decorrenza non dalla data di manifestazione della malattia ma (nella sussistenza della normale conoscibilità del relativo evento da parte dell'assicurato) dal giorno in cui la malattia abbia dato luogo al postumo indennizzabile, raggiungendo la soglia inabilitante (fissata in misura superiore al dieci per cento e norma dell'art. 74, secondo comma, dello stesso d.P.R. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 1977), non essendo necessario, ai fini dell'anzidetta decorrenza della prescrizione, che la sopravvenuta indennizzabilità derivi da malattia già riconosciuta di natura professionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)