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Sez. L, Sentenza n. 2362 del 01/04/1983 (Rv. 427217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E MARGINE DI DISCREZIONALITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - COMPATIBILITÀ CON UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E MARGINE DI DISCREZIONALITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - COMPATIBILITÀ CON UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*

Quando le peculiarità della prestazione lavorativa siano tali da importare un'attenuazione del vincolo della subordinazione ed un certo margine di discrezionalità nell'organizzazione del lavoro, il giudice del merito, al fine di distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato, deve fermare l'attenzione sui seguenti criteri: a) oggetto della prestazione, che, nel lavoro autonomo, consiste nel risultato (opera o servizio) dell'attività organizzata del prestatore e, nel lavoro subordinato, nella mera esplicazione delle energie lavorative; b) esigenza di una organizzazione imprenditoriale (autorganizzazione) anche in termini minimi da parte del lavoratore autonomo; C) incidenza soggettiva del rischio attinente all'Esercizio dell'attività produttiva, che grava in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (Conf 38/83, mass n 424829; (Conf 6857/82, mass n 424509; (Conf 6606/81, mass n 417457; (Conf 5395/80, mass n 409278; (Conf 5394/78, mass n 395158).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)