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Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 08/02/2006 (Rv. 586823 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Esclusione - Ministero dell'Interno - Sussistenza - Citazione in giudizio del prefetto - Ricorso per cassazione del Ministero e del prefetto - Ratifica dell'attività processuale del prefetto - Sanatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586823-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale, la legittimazione passiva non spetta al prefetto, ma al Ministero dell'Interno, dal quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Qualora peraltro, dinanzi al giudice di pace, la cancelleria abbia evocato in causa il prefetto, che in qualità di organo periferico del Ministero è normalmente privo di capacità di stare in giudizio, ma è legittimato a resistere in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'Interno unitamente al prefetto comporta la ratifica della condotta di quest'ultimo, sanando il difetto di legittimazione dell'ufficio periferico e l'attività difensiva da esso svolta nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)