diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4737 del 30/08/1984 (Rv. 436635 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEL FIGLIO - OPPONIBILITÀ ALL'ALTRA PARTE - CONDIZIONI - MANCANZA - NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE EFFETTUATA AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - REGOLARITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436635-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEL FIGLIO - OPPONIBILITÀ ALL'ALTRA PARTE - CONDIZIONI - MANCANZA - NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE EFFETTUATA AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - REGOLARITÀ.*

La cessazione della rappresentanza legale del genitore per il raggiungimento della maggiore età del figlio rappresentato non è opponibile all'altra parte, quando riguarda una delle parti costituite in giudizio a mezzo di procuratore, se non dal momento in cui questi abbia dichiarato in udienza o notificato nei modi di legge il detto evento. Pertanto, ove il raggiungimento della maggiore età del minore non sia stato denunciato, deve ritenersi regolare la notificazione dell'impugnazione al legale rappresentante del minore nel frattempo divenuto maggiorenne. (Conf 1234/84, mass n 433374; (Conf 1228/84, mass n 433371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)