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Sez. 2, Sentenza n. 2269 del 22/08/1966 (Rv. 324422 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVA DI LAVORO - FINALITA - PRESTAZIONI DI LAVORO DEI SOCI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIRITTO DEI SOCI ALLA RETRIBUZIONE - MISURA - CRITERI DI CUI ALL'ART 36 COST - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324422-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVA DI LAVORO - FINALITA - PRESTAZIONI DI LAVORO DEI SOCI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIRITTO DEI SOCI ALLA RETRIBUZIONE - MISURA - CRITERI DI CUI ALL'ART 36 COST - APPLICABILITA.*

La cooperativa di lavoro e una societa avente scopi prevalentemente mutualistici, volta a collocare il lavoro dei cooperatori alle migliori condizioni ed a procurare, per mezzo dell'attivita sociale, vantaggi ed immediati alle economie dei singoli soci. L'attivita dei soci costituisce l'adempimento del contratto sociale fra cooperativa di lavoro e soci non e, quindi, configurabile un rapporto di lavoro subordinato. I soci, pur non potendo considerarsi prestatori di lavoro della cooperativa, hanno diritto, per le loro prestazioni di lavoro, a retribuzione la quale, in applicazione del disposto dell'art.36 cost., deve essere proporzionata alla qualita ed alla quantita di lavoro svolto e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci ed alle loro famiglie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)