Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 22/07/1980 (Rv. 408606 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - SOCIO DI UNA COOPERATIVA DI LAVORO E LAVORATORE SUBORDINATO DELLA STESSA - COESISTENZA DELLE DUE QUALITA NELLO STESSO SOGGETTO - COMPATIBILITA - LIMITI - ATTIVITA DEL SOCIO SVOLTA PRINCIPALMENTE PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI - CESSAZIONE DI TALE ATTIVITA SU INIZIATIVA DELLA COOPERATIVA - LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE PROMOSSO INNANZI IL GIUDICE DEL LAVORO E GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DI SOCIO - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - SOCIO DI UNA COOPERATIVA DI LAVORO E LAVORATORE SUBORDINATO DELLA STESSA - COESISTENZA DELLE DUE QUALITA NELLO STESSO SOGGETTO - COMPATIBILITA - LIMITI - ATTIVITA DEL SOCIO SVOLTA PRINCIPALMENTE PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI - CESSAZIONE DI TALE ATTIVITA SU INIZIATIVA DELLA COOPERATIVA - LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE PROMOSSO INNANZI IL GIUDICE DEL LAVORO E GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DI SOCIO - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITA.*
La coesistenza nello stesso soggetto della qualita di socio di una cooperativa di lavoro e di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima societa - pur essendo configurabile in astratto - deve escludersi quando l'attivita svolta dal socio in favore della cooperativa di lavoro si traduca principalmente in prestazioni rivolte a consentire alla cooperativa il conseguimento dei suoi fini istituzionali. Ne consegue che la cessazione di tale attivita su iniziativa della cooperativa non costituisce licenziamento di lavoratore subordinato, bensi esclusione di socio e, come tale e soggetta alla disciplina dettata dall'art 2527 cod civ e non a quella dello statuto dei lavoratori. Conseguentemente il giudizio che sia instaurato dal predetto soggetto dinanzi al pretore, nella qualita di giudice del lavoro, sotto il profilo dell'illegittimita di un suo licenziamento, per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, ha identita di petitum (riammissione nell'ambito dell'organizzazione sociale) e di causa petendi (comportamento illegittimo della cooperativa) - con conseguente applicabilita della disciplina della litispendenza - con il giudizio dinanzi al tribunale, al quale dal medesimo sia richiesto l'annullamento della delibera di esclusione di socio pronunciata dalla cooperativa. (V 4611/77, mass n 388215; (V 3426/72, mass n 361284; (V 2269/66, mass n 324422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)