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Sez. L, Sentenza n. 551 del 24/01/1981 (Rv. 411033 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411033-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA.*

Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa non sorge col semplice venir meno della possibilita di adempimento delle contribuzioni dovute, ma col realizzarsi della intera fattispecie dannosa, che si pone in essere con la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, la quale non puo a sua volta ritenersi verificata se non quando, venuti a concreta esistenza tutti gli altri presupposti (requisiti di eta, anzianita) essa non possa, o non possa interamente, in ragione solo dell'omessa contribuzione, essere corrisposta. E, pertanto, possibile che, prima del verificarsi del concorso di tutte le altre condizioni, l'omissione contributiva dia luogo ad una condanna generica che, stabilita la sussistenza dell'illecito, si limiti ad accertare la responsabilita potenziale essa comporta; ma non anche che, a prescindere da esse, possa essere accertata una concreta responsabilita in atto, con conseguente Determinazione dell'ammontare del danno e condanna del responsabile al risarcimento. (V 6568/79, mass n 403314; (V 2503/79, mass n 398828; (V 4234/78, mass n 393870; (V 4223/78, mass n 393864; (V 442/78, mass n 389742).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)