Sez. 3, Sentenza n. 42344 del 09/07/2013 Ud. (dep. 15/10/2013) Rv. 256856 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma di una sentenza di assoluzione - Valutazione di inattendibilità dei testimoni indicati in primo grado dalla difesa senza nuova escussione - Possibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
La Corte di appello qualora intenda riformare in "peius" una sentenza di assoluzione, emessa a seguito di un'istruttoria dibattimentale nell'ambito della quale il giudice aveva assunto solo alcune delle prove testimoniali richieste dalla difesa escludendone altre perché sovrabbondanti, non può valutare le medesime testimonianze in senso sfavorevole all'imputato, ritenendole inattendibili sulla scorta di incoerenze e contrasti sui quali l'esame in primo grado non si era sviluppato essendo, invece, tenuto - in base al principio di cui all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, per consentire ai testimoni di spiegare le imprecisioni ed i contrasti rilevati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)