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Sez. L, Sentenza n. 3700 del 10/08/1977 (Rv. 387355 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO E AZIONE VOLTA ALLA TUTELA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - DISTINZIONE - PRESCRIZIONE DELLA PRIMA - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387355-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO E AZIONE VOLTA ALLA TUTELA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - DISTINZIONE - PRESCRIZIONE DELLA PRIMA - TERMINE - DECORRENZA.*

L'Azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti all'omesso o parziale pagamento dei contributi assicurativi, prevista dall'art 2116 cod civ, va distinta per contenuto e presupposti dalla Azione diretta alla tutela della posizione assicurativa e si prescrive nel termine di dieci anni, i quali decorrono dal momento in cui l'istituto di previdenza ha rifiutato di corrispondere in tutto o in parte le prestazioni previdenziali previste dalla legge, e non gia dal momento della cessazione del rapporto di lavoro o da quello dell'avvenuta prescrizione dei contributi evasi. (Conf 2931/76, mass n 381695; (Conf 4169/75, mass n 378513; (Conf 4115/75, mass n 378435; (Conf 4114/75, mass n 378432; (contra 1744/75, mass n 375385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)