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Sez. L, Sentenza n. 1052 del 11/02/1984 (Rv. 433217 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE SANITARIA STATALE - IN GENERE - RAPPORTI TRA ENTI MUTUALISTICI E FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - DISCIPLINA EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 CONVERTITO IN LEGGE N. 386 DEL 1974 - BLOCCO DELLE TARIFFE VIGENTI E DEL MECCANISMO DI AGGANCIO DELLE TARIFFE STESSE AGLI INDICI DI SVALUTAZIONE - SUCCESSIVA NORMATIVA.*
Stato
decisa il 1984-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433217-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE SANITARIA STATALE - IN GENERE - RAPPORTI TRA ENTI MUTUALISTICI E FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - DISCIPLINA EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 CONVERTITO IN LEGGE N. 386 DEL 1974 - BLOCCO DELLE TARIFFE VIGENTI E DEL MECCANISMO DI AGGANCIO DELLE TARIFFE STESSE AGLI INDICI DI SVALUTAZIONE - SUCCESSIVA NORMATIVA.*

Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe vigenti ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici. Tale blocco non è venuto meno per il semplice fatto dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, giacché l'art. 11 di quest'ultima, che, al primo comma, dispone l'abrogazione dell'art. 8 del d.l. citato, va coordinato con la disposizione del quarto comma dell'art. 8 della stessa legge n. 349 del 1977, alla cui stregua le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente cessano di aver efficacia dalla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni; ne consegue che detta abrogazione è stata in realtà effettuata in funzione della stipulazione delle nuove convenzioni (prevista entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge) e con riferimento all'entrata in vigore di queste, restando irrilevanti i ritardi in concreto verificatisi nella relativa stipulazione e la stessa sostituzione ad esse, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, della convenzione nazionale unica del 22 febbraio 1980, come confermato dall'art. 5, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33. (V 1176/83, mass n 425965; (V 879/83, mass n 425633; (V 48/83, mass n 424839; (V 28/83, mass n 424824; (V 6390/82, mass n 424013; (V 3559/82, mass n 421531).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)