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Sez. L, Sentenza n. 5701 del 12/11/1984 (Rv. 437379 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - ACCORDO DEL 1973 FRA GLI ENTI MUTUALISTICI E LE FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 - ESTENSIONE - PRINCIPIO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - PERIODO COMPRESO TRA L'1 LUGLIO 1977 E L'1 DICEMBRE 1977 - NUOVE CONVENZIONI IN MATERIA DI COMPENSI - EFFETTI - PRECLUSIONE DI AUMENTI TARIFFARI.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437379-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - ACCORDO DEL 1973 FRA GLI ENTI MUTUALISTICI E LE FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 - ESTENSIONE - PRINCIPIO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - PERIODO COMPRESO TRA L'1 LUGLIO 1977 E L'1 DICEMBRE 1977 - NUOVE CONVENZIONI IN MATERIA DI COMPENSI - EFFETTI - PRECLUSIONE DI AUMENTI TARIFFARI.*

Il sesto comma dell'art. 8 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato - con disposizione che non contrasta con alcun principio costituzionale - il blocco non soltanto delle tariffe vigenti ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza possibilità di distinguere fra la parte concernente gli onorari base e quella concernente le spese e senza che - in contrario - possa rilevare il principio della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, stabilito dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - la preclusione di ogni aumento tariffario concerne, ai sensi degli artt. 9 e 11 della legge 29 giugno 1977 n. 349, anche il periodo compreso tra l'1 luglio 1977 e il 31 dicembre 1977, in relazione alle nuove convenzioni regolatrici della materia dei compensi. (V 1052/84, mass n 433217; (V 258/84, mass n 432522; (V 7353/83, mass n 431950; (V 5346/83, mass n 430263; (V 3682/83, mass n 428583; (V 3512/83, mass n 428406; (V 3382/83, mass n 428282; (V 3162/83, mass n 428071; (V 2942/83, mass n 427855; (Conf 3848/84, mass n 435801; (Conf 3094/84, mass n 435134).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)