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Sez. 6, Sentenza n. 998 del 12/12/2025 Cc. (dep. 12/01/2026) Rv. 289223-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Carenza di interesse sopravvenuta - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289223-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta che lo stesso non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)