Sez. 6, Sentenza n. 12009 del 27/01/2026 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289538-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ascrivibile a causa a lui non imputabile - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
In tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità seguita alla rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ipotesi che prescinde da profili di soccombenza e di colpa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)