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Sez. L, Sentenza n. 1214 del 25/02/1982 (Rv. 419087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - ACCORDI PERIFERICI - DEROGHE "IN PEIUS" AL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO O DA UN ACCORDO AZIENDALE SU BASE NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - ACCORDI PERIFERICI - DEROGHE "IN PEIUS" AL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO O DA UN ACCORDO AZIENDALE SU BASE NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*

Ai contratti di lavoro aziendali ed ai contratti collettivi periferici (nella specie, di stabilimento) è inapplicabile sia il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ., sia la disciplina dell'art. 2077 comma 2 dello stesso codice e, pertanto, tali contratti possono derogare anche in peius al trattamento previsto per il lavoratore da un precedente contratto collettivo o da un contratto collettivo aziendale su base nazionale. (V 349/81, mass n 410811; (V 300/81, mass n 410735; (V 2018/78, mass n 391378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)