Sez. L, Sentenza n. 300 del 13/01/1981 (Rv. 410735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - CONTENUTO PEGGIORATIVO DEL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - CONTENUTO PEGGIORATIVO DEL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITA.*
Il contratto di lavoro aziendale - che puo essere stipulato da ogni organizzazione sindacale operante nell'azienda, purche non simulata e quindi anche dalle commissioni interne - ha la natura e l'efficacia di un contratto collettivo e ad esso non e applicabile il divieto di rinunzia ex art 2113 cod civ, ne il principio sancito dall'art 2077, comma secondo cod civ, che concerne esclusivamente la relazione fra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro subordinato, con la conseguenza che un contratto aziendale di lavoro puo derogare anche in peius al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo. (V 233/78, mass n 389517; (Conf 2018/78, mass n 391378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)