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Sez. 6, Sentenza n. 42271 del 19/11/2002 Cc. (dep. 17/12/2002) Rv. 222951 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Stesso fatto o fatti diversi connessi "ex" art. 12 cod. proc. pen., lett. b) e c), limitatamente al vincolo teleologico - Decorrenza degli effetti di successivo provvedimento coercitivo - Indicazione.
Stato
decisa il 2002-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222951-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di divieto di cd. "contestazione a catena", i termini di efficacia della nuova ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto oggetto di precedente ordinanza, ovvero per fatti diversi commessi antecedentemente e legati ad esso dal rapporto di connessione qualificata di cui alla prima parte dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., decorrono dal giorno in cui è stata notificata o eseguita la prima, se il quadro legittimante la seconda misura era già desumibile anteriormente ad essa, mentre decorrono dal momento in cui è emerso il quadro indiziante - inteso come notizia del fatto-reato e presenza delle condizioni legittimanti la custodia - se questo si è reso concreto in una data successiva al primo provvedimento, dovendosi escludere, ai fini della valutazione di "desumibilità dagli atti" e della conseguente retrodatazione di efficacia dell'ulteriore provvedimento, la rilevanza delle sole acquisizioni precedenti alla prima ordinanza, qualora quella successiva sia emanata in pendenza della fase delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)