Sez. 3, Sentenza n. 26725 del 04/03/2015 Cc. (dep. 25/06/2015) Rv. 264182 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di garanzia - Cognizione da parte del giudice del riesame - Necessità - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale del riesame ha il dovere di prendere cognizione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia, trattandosi di attività diretta a stabilire se vi siano elementi di novità di cui tenere obbligatoriamente conto ai fini dello scrutinio della posizione cautelare, quali "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini", con la conseguenza che il difetto di esame delle stesse si risolve in un difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei parametri che legittimano la restrizione della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)