Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 29/01/2015 Cc. (dep. 13/03/2015) Rv. 263297 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Bene sottoposto ad ipoteca - Ammissione allo stato passivo del terzo cessionario del diritto di credito garantito - Condizioni - Buona fede del cedente - Sufficienza - Esclusione - Buona fede del terzo cessionario - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 45, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)