Sez. 5, Sentenza n. 3985 del 24/09/1997 Cc. (dep. 11/11/1997) Rv. 208827 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Intercettazioni - Decreti autorizzativi - Mancata trasmissione dal Tribunale nei termini - Impossibilità per il giudice di valutare il "fumus" dei reati - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Ai fini del riesame del provvedimento che ha applicato una misura cautelare, sia essa personale che reale, è indispensabile che il giudice preposto a tale compito, in quanto investito del controllo di legittimità e di merito del provvedimento impugnato, sia messo nelle condizioni di poter esaminare tutti gli atti su cui si fondava la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura medesima. Conseguentemente, la sussistenza del "fumus" dei reati in contestazione non può essere compiutamente accertata dal Tribunale del riesame se non attraverso il controllo della regolarità e della completezza della documentazione su cui la richiesta di applicazione della misura e il conseguente provvedimento cautelare si fondava. (Nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame in ragione della mancata trasmissione, nel termine previsto dall'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen., da parte del P.M. dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, e, in particolare, della mancata trasmissione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali espletate e dei documenti utilizzati nel processo formativo della motivazione del decreto di sequestro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)