Sez. 2, Sentenza n. 1124 del 21/02/1979 (Rv. 397329 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - ALIENAZIONE DI QUOTA EREDITARIA O DI PARTE DI ESSA - VENDITA DI COSE DETERMINATE O DI QUOTE DELLE STESSE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - ALIENAZIONE DI QUOTA EREDITARIA O DI PARTE DI ESSA - VENDITA DI COSE DETERMINATE O DI QUOTE DELLE STESSE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di comunione ereditaria, i diritti di prelazione e riscatto, riconosciuti al coerede dall'art 732 cod civ in caso di alienazione a terzo effettuata da altro coerede, postulano che l'alienazione medesima riguardi la quota ereditaria, o parte di essa, cioe porzione del patrimonio del defunto, e, pertanto, vanno esclusi nell'ipotesi di vendita di cose determinate, o quote delle stesse, qualora risulti, anche in relazione al raffronto fra l'entita dei beni trasferiti e la consistenza del patrimonio ereditario, che le parti non abbiano inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione, con partecipazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo. Il relativo accertamento, traducendosi in un apprezzamento di fatto, e devoluto al giudice del merito, ed e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da congrua motivazione, e non inficiato da vizi logici od errori di diritto. (V 5272/77, mass n 388925; (V 2866/76, mass n 381613).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)