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Sez. 1, Sentenza n. 48369 del 18/11/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 229361 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparizione dinanzi all'autorità di polizia - Convalida del giudice - Vizi della motivazione - Annullamento con rinvio - Perdita di efficacia delle prescrizioni imposte - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229361-01

SPORT

In tema di manifestazioni sportive, una volta che il provvedimento del questore che dispone l'obbligo di comparizione di cui all'art.6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. sia stato tempestivamente convalidato dal giudice, l'eventuale annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida per vizio di motivazione non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni con esso imposte.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)