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Sez. 3, Sentenza n. 1671 del 10/12/2001 Cc. (dep. 16/01/2002) Rv. 221063 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Obbligo di presentazione alla polizia in concomitanza con il loro svolgimento - Provvedimento del Questore - Convalida da parte del Gip - Verifica della pericolosità - Necessità.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221063-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

È illegittima l'ordinanza con cui il G.i.p. convalida il provvedimento del Questore che impone ai sensi dell' art.6, comma 2 della legge 13 dicembre 1989, n.401, il divieto di recarsi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive e l'obbligo di presentazione in Questura nell'ora di inizio di esse, allorché il giudice ometta di procedere ad un controllo, per quanto essenziale, dell'esistenza del requisito della pericolosità del soggetto e si limiti ad una verifica dei soli requisiti formali del provvedimento amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte, affermato che il provvedimento del Questore ha natura di una sia pur atipica misura di prevenzione, simile a quella prevista dall'art.5 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva di una pur sintetica motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)