Sez. 6, Sentenza n. 20029 del 27/02/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259449 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Contraddittorietà di giudicati - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione di condanna pronunciata in ordine al reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso per aver contribuito ad assicurare ad un gruppo criminale i proventi di attività estorsive in danno di discoteche, realizzati mediante l'imposizione di servizi di vigilanza erogati da una società costituita dall'istante, in relazione a richiesta fondata sulla successiva assoluzione del medesimo soggetto dall'addebito di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento allo svolgimento di analoga attività a vantaggio di altra fazione del sodalizio, eseguita mediante l'utilizzo di diversa struttura operativa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)